SUONATORI
AMBULANTI E «GARZONI» DUE CONTRATTI D’INGAGGIO
di Massimo ANGELINI
( da «Ventesimo Secolo», I - 1991 )
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I suonatori ambulanti diretti nel corso dell'Ottocento verso le principali città europee rappresentano un aspetto dell'emigrazione ligure caratteristico dell'entroterra chiavarese, in particolare della val Graveglia.
La loro vicenda, nota soprattutto per lo sfruttamento dei minori condotti all'estero per suonare l'organetto (la cosiddetta «tratta dei fanciulli»), è ampiamente documentata nelle carte di polizia e nelle corrispondenze diplomatiche conservate negli archivi pubblici.
Da questo genere di testimonianze emerge un'immagine parziale degli "organettai", visibili allo sguardo istituzionale solo per gli aspetti più turpi e miserabili di un'attività che, sotto l'apparenza del mestiere, maschera una forma di accattonaggio.
Il tono sostanzialmente moralistico e la ricostruzione quasi caricaturale che informano le fonti letterarie - gli scritti pubblicati intorno al 1870 per sollecitare l'adozione di interventi legislativi in tutela dei minori - hanno per molto tempo condizionato il taglio di gran parte degli studi dedicati al fenomeno.
Si impone così la necessità di immaginare nuove fonti o un diverso approccio a quelle tradizionalmente utilizzate che scavalchi, o per lo meno ridimensioni, l'equazione girovaghi-tratta per esaminare ben altri aspetti: le relazioni che coinvolgono parentele e protagonisti; la loro collocazione (e ricollocazione, al ritorno dall'estero) nella stratificazione sociale della comunità d'origine; il ruolo svolto dalle autorità locali; l'accumulazione generata dallo sfruttamento della manovalanza girovaga (prevalentemente ma non esclusivamente minorile); i nessi che legano la vicenda - come peraltro la diffusione della pratica del baliatico - con l'inserimento della società locale nel circuito dell'economia monetaria, con la dialettica tra coscrizione e renitenza e, non ultimo, con le strategie dell'emigrazione transoceanica.
Un decisivo contributo alla ridefinizione del fenomeno, attraverso l'approfondimento di alcune tra queste tematiche, può giungere dal reperimento di fonti del privato: materiale epistolografico, memorialistico o atti notarili e testamenti. Assumono, in questa prospettiva, una particolare importanza due contratti, stipulati nel 1857 tra un "padrone" e i genitori di due ragazzi. Conservati tra le carte private di una famiglia, nell'interno di Chiavari, essi appaiono tanto più significativi se si considera che l'unico documento di questo genere finora noto è allegato a una denuncia del console italiano a New York, F. De Luca, pubblicata anonima nel 1868.
Il padrone, Giobatta Cassinelli, nasce a Ne, in val Graveglia, nel 1816. Sui fogli anagrafici è registrato come contadino e figlio di contadini. Nel 1834 il padre Giuseppe era stato citato in giudizio per morosità nei confronti del patrizio genovese Gerolamo Grillo del quale conduceva alcune terre in locazione perpetua. Le prime notizie su Giobatta risalgono al 1854, quando all'età di 38 anni si reca in Inghilterra, a Manchester, come suonatore ambulante : non sappiamo se sia la prima volta. Alcune testimonianze, trascritte su una pratica di contenzioso, informano che dal 1854 al 1860 alloggia presso l'abitazione del conterraneo Giovanni Bacigalupo, affittacamere in 42, Edge Stret.
Il Cassinelli, si ricorda, «era solito dare in affitto istrumenti musicali». Durante questo periodo si allontana tre volte dall'Inghilterra, all'incirca ogni due anni, per rientrare in Italia ad ingaggiare la manovalanza necessaria alla sua attività: da suonatore diviene padrone. I due contratti risalgono all'aprile 1857, in occasione del secondo viaggio. Insieme ai ragazzi ingaggiati percorre a piedi la Francia e, per l'estate, rientra in Inghilterra. Con i soldi (30 sterline-oro) ricevuti a Manchester dal Bacigalupo, che durante le assenze cura i suoi affari, salda un debito contratto anni addietro con un certo Massa, residente a Londra. Nel dicembre dello stesso anno acquista a Ne una casa con terre vignative e seminative per duemila lire, anticipando cinquecento lire sul momento e riservandosi di pagare la differenza con l'interesse annuo dell'8 %. Definirà l'acquisto entro quattro anni. Nel 1861 si trasferisce in 8, Whittle Street, dove diviene a sua volta affittacamere. In un resoconto della Società Italiana di Beneficienza a Londra, stilato nel 1864 dal Comitato dei Direttori, lo troviamo citato tra i più noti «padroni» di Manchester, assieme a G. B. Maggiana, E. Campodonico e G. Bacigalupo. Sono gli anni in cui la Società, per porre un freno ai traffici degli organettai, incentiva gli ufficiali della Mendicity Society con un premio in denaro per ogni ragazzo sorpreso ad accattonare e condotto davanti al magistrato e nel frattempo esercita un'attiva pressione sul Parlamento inglese affinché venga approvata una legge che estenda ai suonatori ambulanti le pene previste per i mendicanti. Nel 1869, Maria musician, figlia diciannovenne di Giobatta, ormai ufficialmente lodging house keeper, sposa a Manchester Nicola Cassinelli, anch'egli musician. Da questo momento toccherà a Nicola - in società col suocero nell'esercizo della attività di "industriale girovago"- rientrare perodicamente in Italia per arruolare nuova manodopera. Giobatta si ritira dagli affari nel 1876 e rientra a Ne dove morirà quindici anni più tardi.
Sugli altri protagonisti dei contratti si può aggiungere poco. Di Antonio Boicelli non abbiamo trovato traccia. L'altro "garzone", Antonio Brusco, quando nel 1857 viene ingaggiato dal Cassinelli ha 15 anni ed è il primo di sette figli (tre maschi e quattro femmine). Entrambi i genitori sono contadini. Non sappiamo se nella sua famiglia sia stato l'unico ad andare a suonare l'organetto in Inghilterra. Certo nel 1870, come risulta dai registri della parrocchia di Caminata, tra i figli di Girolamo Brusco, Antonio è il solo che resta a casa con i genitori: tutti gli altri sono emigrati in "America". Gli attuali discendenti del Brusco non conoscono i trascorsi del loro antenato e, più in generale, ignorano del tutto la vicenda dei girovaghi partiti da Ne nello scorso secolo.
I contratti sinora rinvenuti sono trascritti nella forma della scrittura privata, non soggetta, in quanto tale, a registrazione. La loro esistenza è peraltro ben nota ai funzionari consolari, più volte costretti, su sentenza dei tribunali britannici, a riaffidare ai musicanti i ragazzi fuggiti per maltrattamenti. Del resto la consapevolezza dei vincoli a cui soggiacciono i garzoni traspare con evidenza dalla tenacia opposta alle pressioni delle società di assistenza e alle richieste di rimpatrio dei minori. I padroni, certi dei propri diritti, sanno di avere «la legge in loro favore». Nel contratto sinora noto - stipulato nel 1866 e divulgato due anni più tardi con l'espunzione dei cognomi dei protagonisti - Pietro di Viggiano cede al compaesano Pasquale i propri due figli Francesco e Vincenzo, «musicanti, uno di violino e l'altro d'arpa», per accompagnarlo a «girare nel Regno, oppure fuori dal Regno, [e] a lucrarsi il vitto in qualità di musicante». La durata viene stabilita in tre anni e il compenso in complessivi 114 ducati. In caso di malattia, o infortunio, fino a un mese «non se ne parla», ovvero spese e mancato guadagno sono a carico del padrone, oltre tale periodo si prevede la decurtazione del salario dei garzoni. Questi dovranno essere ubbidienti verso il padrone che si impegna a trattarli «come propri figli, come pure li dovrà calzare, vestire e somministrarli tutti i mezzi necessarii al vitto». Viene poi stabilita una serie di penali. Per indebita appropriazione di quanto i garzoni "lucreranno", sarà trattenuto un carlino per ogni grano sottratto, dieci carlini per ciascun carlino, e cosi via. Trenta ducati è l'esborso previsto per il contraente che verrà meno al rispetto delle clausole concordate.
Nei due contratti di Ne, conformi al documento di Viggiano, la durata dell'ingaggio è fissata in trenta mesi, i salari sono diversi: con Brusco vengono stabilite 13 lire «abusive di Genova» al mese con un acconto di 125 lire dopo diciotto mesi e il saldo al termine del contratto; il salario mensile accordato a Boicelli è di 10,80 lire. Il periodo necessario per giungere a destinazione è escluso dal compenso. Se i trenta mesi rappresentano una durata consuetudinaria, di cui troviamo conferma in altre testimonianze, lo stesso non si può dire per l'entità della paga che varia di volta in volta. Si può supporre che i salari mutino in ragione della diversa capacità di ispirare compassione - qualità fondamentale per l'esercizio della mendicità - tanto maggiore quanto minore è l'età del garzone. Non è comunque da escludere la variabile della contrattazione: nulla lascia insomma pensare ad una standardizzazione dei compensi.
Sul margine dei documenti sono trascritte diverse annotazioni relative agli acconti e ai saldi versati alle famiglie dei garzoni. Le date corrispondono esattamente ai termini stabiliti e ogni annotazione è controfirmata dall'estensore del contratto. Nel caso del Brusco la prima annotazione risale al 14 novembre 1858, allo scadere dei previsti diciotto mesi, ma la somma pagata è di lire 100 invece che 125: la detrazione, i cui motivi sono ignoti, forse dipende da una malattia del ragazzo. Il saldo del Boicelli avviene, come nell'altro caso, nel dicembre del 1859 con la corresponsione di «11 marenghi e £ 65 attesa la ritenuta per malattie» e le spese per un certificato. Resta dubbio se la scelta del rogatario spetti al padrone o alla famiglia del garzone. Il primo contratto, aperto da un preambolo che ricalca il formulario degli atti notarili, è redatto dal segretario comunale di Ne, Giovanni Maria Bigio; compilatore e testimone del secondo, meno curato nella stesura, è Gerolamo Emanuele Copello, uno tra i più conosciuti notai di Chiavari. Emerge dunque il ruolo attivo di alcuni membri del notabilato locale, allo stesso tempo estensori materiali e garanti della legittimità degli atti e del rispetto delle loro clausole. Non sappiano come siano stati trattati Brusco e Boicelli a Manchester, ma il rigoroso rispetto per i termini contrattuali non permette di assimilare la figura del Giobatta Cassinelli alla caricatura del padrone ingiusto e crudele divulgata dalla letteratura fiorita sul fenomeno.
Contratto Cassinelli / Brusco del 5 aprile 1857
L'anno del Signore milleottocentocinquantasette, ed alli cinque del mese di Aprile in Ne. Nella presente benchè privata scrittura da valere come atto rogato da pubblico notaro i sottoscritti ossia crocesegnati Cassinelli Gio Batta di Giuseppe del luogo di Graveglia Comune predetto, e Brusco Girolamo fù Pasquale del luogo del Fullo Comune indicato hanno convenuto quanto in appresso. Il predetto Gerolamo Brusco concede a titolo di garzone il di lui figlio Antonio d'anni sedici circa all'indicato Gio Batta Cassinelli per condursi in Londra ad esercirvi il mestiere di suonatore ambulante per mesi trenta, ed un mese di più per impiegarsi nel viaggio onde colà trasferirsi. Per detto tempo di mesi trenta il Cassinelli si obbliga di corrispondere al padre del garzone Gerolamo Brusco lire abusive di Genova tredici per cudun mese cioè lire 125 centoventicinque dopo diciotto mesi dall'incominciato servizio, ed il saldo alla fine dei trenta mesi, escluso il salario di un mese, per impiegarsi nel viaggio. Il garzone da parte sua sarà obbligato a prestare fedelmente il suo servizio in ubbidianza, e rispetto al padrone, ed egli sarà tenuto tenerlo convenientemente vestito come lo riceve all'epoca della partenza restituendolo, quando voglia ripatriare, in capo a trent'un mese del pari vestito giusta sua condizione a sue spese. Se il garzone amalasse il padrone sarà tenuto curarlo, e farlo curare per giorni quindici a sue spese, e quando la malatia oltrepasasse detto termini le spese saranno a carico del garzone, ed in deduzione del salario. Il salario comincierà a decorrere dal giorno della partenza per Londra. Il predetto Cassinelli dovrà seco lui tenere il suo garzone essendogli vietato di accordarlo un altro padrone. Fatto d'accordo d'entrambe le parti alla presenza dei sottosegnati testimoni di pieno accordo. Segno di + di Cassinelli Giobatta di Giuseppe Segno di + di Brusco Gerolamo fu Pasquale Segno di + di Canepa Antonio fu Giuseppe Gaibardi Luigi testimonio Cassinelli Agostino teste
Contratto Cassinelli / Boicelli, 13 aprile 1857
Per la presente fatta, sottoscritto e crocesegnata in presenza di tre testimoni,uno de quali approva per Cassinelli illetterato. Io Giuseppe Boicelli di Domenico affido e consegno a Giobatta Cassinelli di Gius. e mio figlio Antonio, d'anni 18 perché lo conduca seco all'estero a'suo servizio, e si valga della di lui opera ritraendo per sé tutto il guadagno o profitto. E prometto che sarà ubbidiente, fedele, e buono. Ed io Cassinelli accetto, e mi obbligo di trattarlo bene e come uno di mia famiglia, e con carità. I patti e condizioni sono i seguenti. Il servizio è stabilito a mesi trenta dal giorno della partenza da Chiavari - a pagamento però soli ventinove, perché uno considerato di viaggio. Il salario è stabilito a lire dieci e c. mi 80 per ogni mese. E'obbligo del Cassinelli do ricondurre in patria, dopo i trenta mesi, il Boicelli, a tutte sue spese. È pur suo dovere di vestirlo ed alimentarlo. Le malattie fino a 15 giorni saranno a carico del padrone. Dopo quelli a carico del malato - occorrendo la leva della classe cui appartiene il Boicelli, cesserà l'obbligo dei trenta mesi, e resterà per altro l'obbligo al Cassinelli della ricondotta in patria. Chiavari 13 Aprile 1857. Boicelli Giuseppe Segno di + del Giobatta Cassinelli Approvo pel Cassinelli di suo ordine Gerolamo Emanuele Copello testimone
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